Nel presente Regolamento alle sottoelencate espressioni si attribuisce il significato a fianco di ciascuno indicato:
a) Orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità degli Uffici comunali e l’erogazione dei servizi all’utenza;
b) Orario di apertura al pubblico: il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell’utenza;
c) Orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.